COMITATO DI VALUTAZIONE
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
3. Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
4.Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato,previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501».